Art. 2.
(Finalità e attività del Parco).

      1. Il Parco:

          a) garantisce la tutela del complesso di beni monumentali e storici compresi nelle aree ad esso attribuite;

          b) favorisce i progetti di ricerca e di recupero dei beni archeologici emergenti o giacenti nel sottosuolo;

          c) promuove e favorisce la ricerca e la divulgazione delle conoscenze relative al patrimonio da esso gestito, nonché la fruizione dei propri beni culturali e artistici;

 

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          d) promuove la riproduzione e la diffusione multimediale del proprio patrimonio archeologico e culturale;

          e) promuove iniziative di turismo culturale e ambientale;

          f) promuove, d'intesa con la regione Veneto e con gli enti locali interessati, interventi di valorizzazione, recupero e adeguamento delle infrastrutture turistiche comprese nelle aree del Parco o ad esse adiacenti;

          g) promuove e sostiene attività educative e artistico-culturali compatibili con i valori da tutelare.